Art. 18

Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro

In vigore dal 13 mag 1996
1. Ai fini della radioprotezione, sono presi provvedimenti concernenti tutti i luoghi di lavoro, qualora esista la possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra di 1 mSv all'anno o una dose equivalente di un decimo dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo di cui all', paragrafo 2. Tali disposizioni devono essere adattate ai tipi di impianti e di sorgenti nonché all'entità e alla natura dei rischi. La portata delle misure precauzionali e di sorveglianza, nonché la loro natura e qualità, devono essere commisurate ai rischi inerenti al lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 2. È fatta distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate. 3. Le autorità competenti elaborano criteri orientativi per la classificazione delle zone controllate e delle zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche. 4. L'impresa tiene sotto controllo le condizioni di lavoro nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.
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Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro (Art. 18 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo