Art. 18 · Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro

Art. 18

Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro

In vigore dal 13 mag 1996
1. Ai fini della radioprotezione, sono presi provvedimenti concernenti tutti i luoghi di lavoro, qualora esista la possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra di 1 mSv all'anno o una dose equivalente di un decimo dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo di cui all', paragrafo 2. Tali disposizioni devono essere adattate ai tipi di impianti e di sorgenti nonché all'entità e alla natura dei rischi. La portata delle misure precauzionali e di sorveglianza, nonché la loro natura e qualità, devono essere commisurate ai rischi inerenti al lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti. 2. È fatta distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate. 3. Le autorità competenti elaborano criteri orientativi per la classificazione delle zone controllate e delle zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche. 4. L'impresa tiene sotto controllo le condizioni di lavoro nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:29:oj#art-18