Art. 18
Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro
In vigore dal 13 mag 1996
1. Ai fini della radioprotezione, sono presi provvedimenti concernenti tutti i luoghi di lavoro, qualora esista la possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra di 1 mSv all'anno o una dose equivalente di un decimo dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo di cui all', paragrafo 2. Tali disposizioni devono essere adattate ai tipi di impianti e di sorgenti nonché all'entità e alla natura dei rischi. La portata delle misure precauzionali e di sorveglianza, nonché la loro natura e qualità, devono essere commisurate ai rischi inerenti al lavoro implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. È fatta distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate.
3. Le autorità competenti elaborano criteri orientativi per la classificazione delle zone controllate e delle zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche.
4. L'impresa tiene sotto controllo le condizioni di lavoro nelle zone controllate e nelle zone sorvegliate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:29:oj#art-18