Art. 13

Limiti di dose per gli individui della popolazione

In vigore dal 13 mag 1996
1. Salve le disposizioni dell', i limiti di dose da rispettare per gli individui della popolazione sono indicati nei paragrafi 2 e 3. 2. Il limite di dose efficace è di 1 mSv all'anno. Tuttavia, in circostanze particolari, può essere autorizzato un valore più alto di dose efficace in un solo anno, purché la media nell'arco di cinque anni consecutivi non superi 1 mSv all'anno. 3. Fatto salvo il paragrafo 2: a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv all'anno; b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv all'anno, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area esposta.
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Limiti di dose per gli individui della popolazione (Art. 13 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo