Art. 11
Limiti di dose per apprendisti e studenti
In vigore dal 13 mag 1996
1. Agli apprendisti e agli studenti, di almeno diciotto anni di età, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, si applicano i limiti di dose per i lavoratori esposti stabiliti all'.
2. Per gli apprendisti e gli studenti, d'età compresa fra i sedici e i diciotto anni, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, il limite di dose efficace è di 6 mSv all'anno.
Fatto salvo questo limite di dose sono previsti i seguenti limiti di dose equivalente:
a) per il cristallino, 50 mSv all'anno;
b) per la pelle, 150 mSv all'anno. Tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta;
c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 150 mSv all'anno.
3. I limiti di dose per gli apprendisti e gli studenti che non sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dall' per gli individui della popolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:29:oj#art-11