Art. 11 · Limiti di dose per apprendisti e studenti

Art. 11

Limiti di dose per apprendisti e studenti

In vigore dal 13 mag 1996
1. Agli apprendisti e agli studenti, di almeno diciotto anni di età, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, si applicano i limiti di dose per i lavoratori esposti stabiliti all'. 2. Per gli apprendisti e gli studenti, d'età compresa fra i sedici e i diciotto anni, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, il limite di dose efficace è di 6 mSv all'anno. Fatto salvo questo limite di dose sono previsti i seguenti limiti di dose equivalente: a) per il cristallino, 50 mSv all'anno; b) per la pelle, 150 mSv all'anno. Tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta; c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 150 mSv all'anno. 3. I limiti di dose per gli apprendisti e gli studenti che non sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dall' per gli individui della popolazione.
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