Art. 6
In vigore dal 13 mag 1996
1. Gli Stati membri fanno sì che tutte le nuove categorie o tipi di pratica implicanti un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.
2. Le categorie o tipi di pratica esistenti sono verificati per quanto concerne la giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove della loro efficacia o delle loro conseguenze.
3. Inoltre, gli Stati membri garantiscono che:
a) nel quadro dell'ottimizzazione qualsiasi esposizione sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali;
b) salvo il disposto dell', la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche in oggetto non superi i limiti di dose stabiliti nel presente titolo per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.
4. I principi di cui al paragrafo 3, lettera a), si applicano a tutte le esposizioni a radiazioni ionizzanti derivanti dalle pratiche di cui all', paragrafo 1. Il principio di cui al paragrafo 3, lettera b), non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di individui nell'ambito di un esame diagnostico o d'una terapia che li concerne;
b) esposizione di individui che scientemente e volontariamente collaborano (a titolo non professionale) al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica e biomedica.
5. Gli Stati membri non permettono l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, giocattoli, ornamenti personali e cosmetici, né l'importazione e l'esportazione di tali prodotti.
Storico versioni
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