Art. 14

Esposizione dell'intera popolazione

In vigore dal 13 mag 1996
Gli Stati membri prendono tutte le misure ragionevoli affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore minimo ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali. L'insieme di tutti i contributi è valutato con regolarità. TITOLO V VALUTAZIONE DELLA DOSE EFFICACE
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Esposizione dell'intera popolazione (Art. 14 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo