Art. 13
Limiti di dose per gli individui della popolazione
In vigore dal 13 mag 1996
1. Salve le disposizioni dell', i limiti di dose da rispettare per gli individui della popolazione sono indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Il limite di dose efficace è di 1 mSv all'anno. Tuttavia, in circostanze particolari, può essere autorizzato un valore più alto di dose efficace in un solo anno, purché la media nell'arco di cinque anni consecutivi non superi 1 mSv all'anno.
3. Fatto salvo il paragrafo 2:
a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv all'anno;
b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv all'anno, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area esposta.
Storico versioni
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