Art. 20

Obblighi relativi alle zone sorvegliate

In vigore dal 13 mag 1996
1. Gli obblighi relativi ad una zona sorvegliata sono i seguenti: a) quale obbligo minimo in rapporto alla natura e all'entità dei rischi radiologici nelle zone sorvegliate, organizzazione di una sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro in conformità dell'; b) se del caso, affissione di segnali che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio; c) se del caso, predisposizione di istruzioni di lavoro adeguate al rischio radiologico inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste. 2. Dell'adempimento di tali obblighi saranno responsabili le imprese che consulteranno gli esperti qualificati o i servizi autorizzati di medicina del lavoro. Sezione 2 Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti
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Obblighi relativi alle zone sorvegliate (Art. 20 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo