Art. 24

In vigore dal 13 mag 1996
1. La sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro, di cui agli , paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera a), comprende se del caso gli elementi seguenti: a) misurazione delle intensità esterne di dose, indicando la natura e la qualità delle radiazioni interessate; b) misurazione della concentrazione dell'attività aerea e della densità superficiale delle sostanze radioattive contaminanti, indicando la loro natura e il loro stato fisico e chimico. 2. I risultati delle misurazioni sono annotati e, se, necessario, utilizzati per la stima delle dosi individuali, in conformità delle disposizioni dell'. Sezione 2 Sorveglianza individuale
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Art. 24 Direttiva (UE) 1996/29 — Testo vigente | Portale Normativo