Art. 27

In vigore dal 13 mag 1996
In caso di esposizioni di emergenza, si procede alla sorveglianza individuale o alle valutazioni delle dosi individuali a seconda dei casi. Sezione 4 Registrazione e comunicazione dei risultati
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Art. 27 Direttiva (UE) 1996/29 — Testo vigente | Portale Normativo