Art. 31

Sorveglianza medica

In vigore dal 13 mag 1996
1. Ferma restando la responsabilità globale dell'impresa, alla sorveglianza medica dei lavoratori della categoria A sono preposti i medici autorizzati o i servizi autorizzati di medicina del lavoro. Detta sorveglianza medica deve permettere di valutare lo stato di salute dei lavoratori ad essa sottoposti relativamente all'idoneità fisica ai compiti loro assegnati. A tal fine, il medico autorizzato o il servizio autorizzato di medicina del lavoro devono avere accesso a qualunque informazione essi ritengano utile, comprese le informazioni sulle condizioni ambientali nei luoghi di lavoro. 2. La sorveglianza medica include: a) una visita medica prima dell'assunzione o della classificazione quale lavoratore della categoria A. Tale visita accurata ha lo scopo di determinare l'idoneità fisica del lavoratore a un posto come lavoratore della categoria A per cui è preso in considerazione; b) controlli periodici dello stato di salute. Lo stato di salute di ciascun lavoratore della categoria A è controllato almeno una volta all'anno per determinare se i lavoratori conservano l'idoneità all'esercizio delle proprie mansioni. La natura di tali controlli, che possono essere effettuate il numero di volte ritenuto necessario dal medico autorizzato, dipende dal tipo di lavoro e dallo stato di salute del singolo lavoratore. 3. Il medico autorizzato o i servizi autorizzati di medicina del lavoro possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
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Sorveglianza medica (Art. 31 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo