Art. 32

Classificazione medica

In vigore dal 13 mag 1996
Per quanto riguarda l'idoneità al lavoro dei lavoratori della categoria A, la classificazione medica è la seguente: a) idoneo; b) idoneo, a determinate condizioni; c) non idoneo.
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Classificazione medica (Art. 32 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo