Art. 33

In vigore dal 13 mag 1996
Nessun lavoratore può essere occupato o classificato per qualsiasi periodo di tempo in un determinato posto di lavoro come lavoratore della categoria A, se dai risultati degli esami medici egli risulta non idoneo a detto posto di lavoro.
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Art. 33 Direttiva (UE) 1996/29 — Testo vigente | Portale Normativo