Art. 29

1. I risultati della sorveglianza individuale prevista agli articoli 25, 26 e 27 sono:

In vigore dal 13 mag 1996
a) messi a disposizione delle autorità competenti e dell'impresa; b) messi a disposizione del lavoratore interessato a norma dell', paragrafo 2; c) presentati al medico autorizzato o ai servizi autorizzati di medicina del lavoro affinché ne valutino le ripercussioni per la salute secondo quanto previsto all'. 2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui comunicare i risultati della sorveglianza individuale. 3. In caso di esposizione accidentale o di emergenza, i risultati della sorveglianza individuale sono presentati senza indugio. CAPO III SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI
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1. I risultati della sorveglianza individuale prevista agli articoli 25, 26 e 27 sono: (Art. 29 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo