Art. 29
1. I risultati della sorveglianza individuale prevista agli articoli 25, 26 e 27 sono:
In vigore dal 13 mag 1996
a) messi a disposizione delle autorità competenti e dell'impresa;
b) messi a disposizione del lavoratore interessato a norma dell', paragrafo 2;
c) presentati al medico autorizzato o ai servizi autorizzati di medicina del lavoro affinché ne valutino le ripercussioni per la salute secondo quanto previsto all'.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui comunicare i risultati della sorveglianza individuale.
3. In caso di esposizione accidentale o di emergenza, i risultati della sorveglianza individuale sono presentati senza indugio.
CAPO III SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI
Storico versioni
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