Art. 38

In vigore dal 13 mag 1996
1. Ogni Stato membro istituisce uno o più sistemi di ispezione al fine di far rispettare le norme emanate in conformità della presente direttiva e di promuovere le misure di sorveglianza e di intervento che si rivelino necessarie. 2. Ogni Stato membro dispone che i lavoratori abbiano accesso, a loro richiesta, ai risultati della sorveglianza individuale che li riguarda, compresi i risultati delle misurazioni eventualmente utilizzate per la loro valutazione o alle valutazioni delle dosi, ricavate dalle misurazioni sul luogo di lavoro. 3. Ogni Stato membro prende le disposizioni necessarie per riconoscere l'idoneità: - dei medici autorizzati; - dei servizi autorizzati di medicina del lavoro; - dei servizi autorizzati di dosimetria; - degli esperti qualificati. A tal fine ogni Stato membro provvede a che sia organizzata la formazione di questi specialisti. 4. Ogni Stato membro dispone che siano messi a disposizione delle unità responsabili i mezzi necessari a garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni. È prevista un'unità specializzata di radioprotezione, distinta dalle unità produttive e operative nel caso di un'unità interna autorizzata, a svolgere compiti di radioprotezione e a fornire pareri specifici, per gli impianti per i quali le autorità competenti lo reputano necessario. Questa unità può essere comune a vari impianti. 5. Ogni Stato membro agevola lo scambio, tra autorità competenti o medici autorizzati o servizi autorizzati di medicina del lavoro o esperti qualificati o servizi autorizzati di dosimetria all'interno della Comunità europea, di tutte le informazioni relative alle dosi assorbite in precedenza da un lavoratore, al fine di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione o la classificazione come lavoratore della categoria A previsti dall' e controllare l'ulteriore esposizione dei lavoratori. CAPO V PROTEZIONE OPERATIVA DEGLI APPRENDISTI E DEGLI STUDENTI
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Art. 38 Direttiva (UE) 1996/29 — Testo vigente | Portale Normativo