Art. 42
Protezione del personale navigante
In vigore dal 13 mag 1996
Ogni Stato membro prende le disposizioni necessarie affinché le imprese che esercitano aeromobili tengano conto dell'esposizione alle radiazioni cosmiche del personale navigante la cui esposizione potrebbe superare il valore di 1 mSv all'anno. Le imprese adottano misure appropriate, in particolare ai seguenti scopi:
- valutare l'esposizione del personale considerato;
- tener conto del valore suddetto quando organizzano orari di lavoro, per ridurre l'esposizione del personale navigante maggiormente esposto;
- informare i lavoratori in questione dei rischi che il loro lavoro comporta per la loro salute;
- applicare l' al personale navigante di sesso femminile.
TITOLO VIII APPLICAZIONE DELLA RADIOPROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE IN SITUAZIONE NORMALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:29:oj#art-42