Art. 41
Protezione contro le esposizioni a sorgenti di radiazioni naturali terrestri
In vigore dal 13 mag 1996
Per ogni attività lavorativa individuata dagli Stati membri, questi esigono l'attuazione di un adeguato dispositivo di sorveglianza delle esposizioni e, a seconda dei casi:
a) l'attuazione di azioni correttive destinate a ridurre le esposizioni, conformemente al titolo IX, in tutto o in parte;
b) l'esecuzione di misure di radioprotezione conformemente ai titoli III, IV, V, VI e VIII, in tutto o in parte.
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