Art. 44
Condizioni per l'autorizzazione di pratiche implicanti per la popolazione un rischio di radiazioni ionizzanti
In vigore dal 13 mag 1996
La protezione operativa della popolazione in situazione normale contro le pratiche soggette ad autorizzazione preventiva è l'insieme delle disposizioni e degli accertamenti atti ad individuare e eliminare i fattori che nello svolgimento di un'operazione qualsiasi che esponga alle radiazioni ionizzanti, possono comportare per la popolazione un rischio di esposizione che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. La protezione prevede i seguenti adempimenti:
a) esame e approvazione dei progetti di impianti implicanti un rischio di esposizione nonché dei siti proposti per detti impianti nel territorio interessato, sotto il profilo della radioprotezione;
b) collaudo di detti nuovi impianti, previa verifica dell'esistenza di un'adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa uscire dal loro perimetro, tenendo conto, se del caso, delle condizioni demografiche, meteorologiche, geologiche, idrologiche ed ecologiche;
c) esame ed approvazione di progetti per lo smaltimento degli effluenti radioattivi.
Questi compiti vengono svolti conformemente a modalità determinate dalle autorità competenti a seconda dell'entità del rischio di esposizione.
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