Art. 49

Esposizioni potenziali

In vigore dal 13 mag 1996
Se del caso, gli Stati membri richiedono: - che sia prevista la possibilità di casi di emergenza radiologica dovuti a pratiche soggette al sistema di dichiarazione od autorizzazione di cui al titolo III; - che sia valutata la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze radioattive disperse in caso di eventuale emergenza radiologica; - che siano valutate le relative esposizioni potenziali.
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Esposizioni potenziali (Art. 49 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo