Art. 51

Attuazione degli interventi

In vigore dal 13 mag 1996
1. Ogni Stato membro provvede affinché le emergenze radiologiche verificatesi sul proprio territorio siano immediatamente notificate alle autorità competenti dall'impresa responsabile delle pratiche in questione, e prescrive tutte le misure appropriate per ridurne gli effetti. 2. Ogni Stato membro garantisce che, in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, l'impresa responsabile delle pratiche in questione proceda ad una prima valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza e fornisca il suo contributo agli interventi. 3. Ogni Stato membro garantisce che, se necessario, siano predisposti interventi riguardanti: - la sorgente, per ridurre o arrestare la radiazione e la dispersione di radionuclidi; - l'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui; - gli individui, per ridurre l'esposizione e organizzare la cura delle vittime. 4. In caso di emergenza radiologica all'interno o all'esterno del proprio territorio, ogni Stato membro richiede: a) l'organizzazione degli opportuni interventi, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza; b) la valutazione e la registrazione delle conseguenze dell'emergenza radiologica e dell'efficacia dell'intervento. 5. Ove si verifichi un'emergenza radiologica in un impianto sul proprio territorio ovvero che rischi di avere conseguenze radiologiche sul proprio territorio, ogni Stato membro stabilisce contatti per collaborare con qualsiasi altro Stato membro o paese terzo eventualmente coinvolto.
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Attuazione degli interventi (Art. 51 Direttiva (UE) 1996/29) — Testo vigente | Portale Normativo