Art. 39

In vigore dal 13 mag 1996
1. Le condizioni di esposizione e la protezione operativa degli apprendisti e degli studenti di almeno 18 anni d'età di cui all', paragrafo 1 sono analoghe a quella dei lavoratori esposti della categoria A o della categoria B, a seconda dei casi. 2. Le condizioni di esposizione e la protezione operativa degli apprendisti e degli studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni di cui all', paragrafo 2 sono analoghe a quelle dei lavoratori esposti della categoria B. TITOLO VII AUMENTO SIGNIFICATIVO DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA A SORGENTI DI RADIAZIONI NATURALI
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