Art. 30

In vigore dal 13 mag 1996
La sorveglianza medica dei lavoratori esposti è basata sui principi della medicina del lavoro generalmente applicati. Sezione 1 Sorveglianza medica dei lavoratori della categoria A
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Art. 30 Direttiva (UE) 1996/29 — Testo vigente | Portale Normativo