Art. 22
Informazione e formazione
In vigore dal 13 mag 1996
1. Gli Stati membri obbligano l'impresa a informare i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, circa:
a) i rischi per la salute connessi con la loro attività di lavoro;
- le procedure di radioprotezione generali e le precauzioni da adottare e, in particolare, quelle connesse con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in generale, sia in ogni tipo di posto di lavoro o di mansione cui possono essere assegnati;
- l'importanza di rispettare le precauzioni tecniche, mediche e amministrative;
b) se di sesso femminile, sulla necessità di dichiarare tempestivamente il proprio stato di gravidanza in considerazione dei rischi di esposizione del nascituro e sul rischio di contaminazione del lattante in caso di contaminazione radioattiva dell'organismo.
2. Gli Stati membri obbligano l'impresa a provvedere affinché ai lavoratori esposti, agli apprendisti e agli studenti sia impartita una formazione pertinente nel campo della radioprotezione.
Sezione 3 Valutazione e attuazione dei provvedimenti per la protezione radiologica dei lavoratori esposti
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