Art. 5
Impegni di ispezione
In vigore dal 19 giu 1995
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro esegue, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25 % delle singole navi approdate nei suoi porti nel corso di un anno civile rappresentativo.
2. Per la selezione delle navi da sottoporre a ispezione, le autorità competenti danno la precedenza alle navi di cui all'allegato I.
3. Gli Stati membri si astengono dall'ispezionare le navi già ispezionate da altro Stato membro nei sei mesi precedenti, a condizione che:
- la nave in questione non figuri nell'allegato I, e
- un'ispezione precedente non abbia rilevato carenze, e
- non esistano fondati motivi per eseguire l'ispezione.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai controlli operativi specificamente previsti nelle Convenzioni.
5. Gli Stati membri e la Commissione collaborano nello sviluppare priorità e prassi che consentano una più efficace individuazione delle navi potenzialmente carenti.
Tutte le modifiche successive del presente articolo, con l'eccezione della proporzione del 25 % di cui al paragrafo 1, sono apportate conformemente al disposto dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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