Art. 10

Diritto di ricorso

In vigore dal 19 giu 1995
1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante in uno Stato membro ha il diritto di ricorrere contro una decisione di fermo presa dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo. 2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure, in conformità delle rispettive legislazioni. 3. L'autorità competente informa adeguatamente del diritto di ricorso il comandante della nave di cui al paragrafo 1.
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Diritto di ricorso (Art. 10 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo