Art. 6

Procedura d'ispezione

In vigore dal 19 giu 1995
1. L'autorità competente si accerta che l'ispettore provveda almeno: a) per quanto possibile a controllare i certificati e la documentazione elencati nell'allegato II; b) a verificare che le condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, sono soddisfacenti, tenendo conto anche delle condizioni igieniche. 2. L'ispettore può esaminare tutti i certificati e documenti pertinenti, diversi da quelli di cui all'allegato II, che devono essere presenti a bordo secondo quanto disposto dalle Convenzioni. 3. Se, a seguito dell'ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, esistono fondati motivi per ritenere che per le condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio sostanzialmente non ricorrano i pertinenti requisiti di una Convenzione, si procede ad un'ispezione più dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo. Esistono «fondati motivi» se l'ispettore trova prove concrete che, secondo il suo parere professionale, giustificano un'ispezione più dettagliata di settori specifici della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio. L'allegato III contiene esempi di «fondati motivi». 4. È inoltre necessario osservare le procedure e gli orientamenti pertinenti in materia di controllo delle navi specificati nell'allegato IV.
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Procedura d'ispezione (Art. 6 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo