Art. 9

Riparazioni e fermo

In vigore dal 19 giu 1995
1. Se l'ispezione di cui agli conferma o rivela carenze, l'autorità competente si accerta che siano o saranno corrette conformemente alle Convenzioni. 2. Nel caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, l'autorità competente dello Stato di approdo nel quale viene ispezionata la nave si accerta che questa sia trattenuta o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione per la quale sono emerse le carenze. Il fermo o l'interruzione dell'operazione continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'autorità stabilisce che, a determinate condizioni, la nave può riprendere il mare o l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino. 3. Nell'esercizio del suo potere discrezionale per valutare l'opportunità di fermare una nave, l'ispettore applica i criteri contenuti nell'allegato VI. 4. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finché le parti responsabili non abbiano fatto il necessario per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati nelle convenzioni. 5. Se le ispezioni di cui agli portano ad un fermo, l'autorità competente informa immediatamente per iscritto l'amministrazione dello Stato del quale la nave batte bandiera, il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica delle circostanze che hanno reso necessario l'intervento. Devono anche essere notificati gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute, responsabili del rilascio dei certificati per la nave in questione, laddove necessario. 6. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano gli ulteriori requisiti fissati dalle convenzioni riguardanti le procedure per le notifiche e i rapporti relativi al controllo dello Stato di approdo. 7. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva si fa tutto il possibile per evitare che una nave sia indebitamente trattenuta o ritardata. Se la nave è indebitamente trattenuta o ritardata, il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un compenso per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi in cui si presume che la nave sia stata indebitamente trattenuta o ritardata, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:21:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo