Art. 7

Ispezione estesa di alcune navi

In vigore dal 19 giu 1995
1. Laddove esistano fondati motivi per procedere a un'ispezione dettagliata di una nave appartenente alle categorie indicate nell'allegato V, gli Stati membri provvedono a far eseguire un'ispezione estesa. 2. L'allegato V, sezione B contiene orientamenti non obbligatori per un'ispezione estesa. 3. Le autorità competenti degli Stati membri non possono sottoporre due volte le navi di cui al paragrafo 1 ad un'ispezione estesa nell'arco di 12 mesi. Dette navi possono tuttavia essere sottoposte all'ispezione di cui all', paragrafi 1 e 2. 4. Per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea con il porto di un Stato membro, l'ispezione estesa di ciascuna nave è eseguita dall'autorità competente di tale Stato membro. Se una nave passeggeri effettua tali servizi di linea tra i porti degli Stati membri, uno degli Stati in cui la nave effettua questi servizi deve assicurare l'ispezione estesa.
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Ispezione estesa di alcune navi (Art. 7 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo