Art. 8

Rapporto dell'ispezione al comandante

In vigore dal 19 giu 1995
1. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione più dettagliata o di una ispezione estesa, l'ispettore consegna al comandante della nave un documento secondo il modello riportato nell'allegato 3 del MOU, in cui sono indicati i risultati dell'ispezione, i particolari delle eventuali decisioni prese dall'ispettore e le azioni correttive che il comandante, il proprietario o l'armatore devono eseguire. 2. Qualora si riscontrino carenze che giustifichino il fermo della nave, il documento consegnato al comandante ai sensi del paragrafo 1 comprende informazioni sulla futura pubblicazione del fermo conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
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