Art. 13

Rapporti dei piloti e delle autorità portuali

In vigore dal 19 giu 1995
1. I piloti degli Stati membri che operano su navi che attraccano o salpano oppure su navi in rotta verso un porto comunitario, informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, secondo il caso, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. 2. Se, nell'esercizio delle loro normali funzioni, le autorità portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta carenze che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino, esse ne informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:21:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rapporti dei piloti e delle autorità portuali (Art. 13 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo