Art. 17
Dati per il controllo dell'attuazione
In vigore dal 19 giu 1995
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al Segretariato del MOU le seguenti informazioni:
- numero di ispettori che effettuano per loro conto le ispezioni dello Stato d'approdo ai sensi della presente direttiva. Per le autorità i cui ispettori effettuano le ispezioni suddette a tempo parziale, il numero deve essere convertito in un numero corrispondente a ispettori impiegati a tempo pieno;
- numero delle singole navi approdate nei loro porti in un anno civile rappresentativo nei cinque anni precedenti.
2. Le informazioni indicate al paragrafo 1 sono spedite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, in seguito, ogni terzo anno civile entro il 1° ottobre.
Storico versioni
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