Art. 17

Dati per il controllo dell'attuazione

In vigore dal 19 giu 1995
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al Segretariato del MOU le seguenti informazioni: - numero di ispettori che effettuano per loro conto le ispezioni dello Stato d'approdo ai sensi della presente direttiva. Per le autorità i cui ispettori effettuano le ispezioni suddette a tempo parziale, il numero deve essere convertito in un numero corrispondente a ispettori impiegati a tempo pieno; - numero delle singole navi approdate nei loro porti in un anno civile rappresentativo nei cinque anni precedenti. 2. Le informazioni indicate al paragrafo 1 sono spedite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, in seguito, ogni terzo anno civile entro il 1° ottobre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:21:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dati per il controllo dell'attuazione (Art. 17 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo