Art. 22

In vigore dal 19 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente B. PONS (1) GU n. C 107 del 15. 4. 1994, pag. 14, e GU n. C 347 dell'8. 12. 1994, pag. 15. (2) GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 50. (3) Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1994 (GU n. C 347 dell'8. 12. 1994, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 14 marzo 1995 (GU n. C 93 del 13. 4. 1995, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1. (1) GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19. ALLEGATO I NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE [di cui all', paragrafo 2 (*)] 1. Navi che approdano per la prima volta nel porto di un Stato membro o dopo un'assenza di dodici mesi e oltre. Nell'applicare questo criterio, gli Stati membri tengono conto anche delle ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni adeguate a tal fine, gli Stati membri si basano sui dati disponibili sul sistema SIRENAC E ed ispezionano le navi che non risultano registrate nella banca dati SIRENAC E dopo l'entrata in vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993. 2. Navi battenti bandiera di uno Stato che figurano nella tabella delle navi aventi un tasso di fermi e ritardi superiore alla media nell'arco di tre anni, pubblicata nella relazione annuale del MOU. 3. Navi alle quali è consentito di lasciare il porto di uno Stato membro a condizione che le carenze rilevate vengano corrette entro un determinato periodo di tempo, al termine del periodo in questione. 4. Navi che, secondo quanto riferito dai piloti o dalle autorità portuali, presentano carenze che possono pregiudicarne la sicurezza di navigazione (ai sensi della direttiva 93/75/CEE del Consiglio e dell' della presente direttiva). 5. Navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione e alle dotazioni, rilasciati in conformità delle Convenzioni, e i cui certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1). 6. Navi che non si sono conformate agli obblighi previsti dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio. 7. Navi appartenenti a una delle categorie per cui è richiesta un'ispezione estesa (ai sensi dell' della presente direttiva). 8. Navi sospese dalla classe di appartenenza per motivi di sicurezza nel corso dei sei mesi precedenti. (*) I criteri non sono elencati in ordine di importanza. (1) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20. ALLEGATO II ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI (di cui all', paragrafo 1) 1. Certificato internazionale di stazza (1969) 2. - Certificato di sicurezza per nave passeggeri, - Certificato di sicurezza per costruzione per nave da carico, - Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico, - Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico, - Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico, - Certificato di sicurezza radio per nave da carico, - Certificato di esenzione, - Certificato di sicurezza per nave da carico. 3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; - Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti. 4. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi; - Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi. 5. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale. 6. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi. 7. Certificato internazionale di bordo libero (1966); - Certificato internazionale di esenzione di bordo libero. 8. Registro degli oli minerali, parti I e II. 9. Registro dei carichi. 10. Documento sulla composizione minima degli equipaggi; - Certificati di qualifica professionale. 11. Certificati medici, cfr. Convenzione ILO n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi. 12. Informazioni sulla stabilità. 13. Copia del certificato di conformità e del certificato rilasciato ai sensi del Codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento [Risoluzione IMO A.741 (18)]. 14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se la nave mantiene la classe con una società di classificazione). ALLEGATO III ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI» PER LE ISPEZIONI PIÙ DETTAGLIATE (di cui all', paragrafo 3) 1. Navi contemplate nell'allegato I, ad eccezione del punto 1. 2. Rapporto o notifica da parte di un altro Stato membro. 3. Rapporto o esposto del comandante, di un membro dell'equipaggio o altre persone od organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di funzionamento della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona che presenta il rapporto o l'esposto non è resa nota né al comandante né al proprietario della nave in questione. 4. Collisione della nave durante l'avvicinamento al porto. 5. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali. 6. Accusa di una presunta violazione delle norme per lo scarico di sostanze o effluvi nocivi effettuato dalla nave. 7. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione [cfr. , paragrafo 1, lettera a), e , paragrafo 2]. 8. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell' della direttiva 94/58/CE, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (1). 9. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti. 10. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra. 11. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso d'incendio o di abbandono della nave. (1) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28. ALLEGATO IV PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE NAVI (di cui all', paragrafo 4) 1. Procedure per il controllo delle navi [Risoluzione IMO A.466 (XII)], versione modificata. 2. Principi di composizione minima degli equipaggi [Risoluzione IMO A.481 (XII) e allegati], ossia contenuto del documento sulla composizione minima degli equipaggi (allegato 1) e orientamenti per l'applicazione dei principi di composizione minima degli equipaggi (allegato 2). 3. Procedure per il controllo delle navi e degli scarichi, di cui all'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 [Risoluzione IMO A.542 (13)]. 4. Procedure per il controllo delle navi e degli scarichi, di cui all'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 [Risoluzione IMO MEPC 26 (23)]. 5. Procedure per il controllo dei requisiti operativi connessi con la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento [Risoluzione IMO A.742 (18)]. 6. Disposizioni del Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose. 7. Pubblicazione ILO «Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guidelines for Procedure» (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi: orientamenti per le procedure). 8. Allegato I degli orientamenti relativi agli ispettori contenuti nel MOU di Parigi. ALLEGATO V A. CATEGORIE DI NAVI DA SOTTOPORRE A ISPEZIONE ESTESA (di cui all', paragrafo 1) 1. Petroliere a cinque anni o meno dal disarmo, conformemente alla convenzione MARPOL 73/78 allegato I, regola 13 G: - una petroliera per il trasporto di greggio avente 20 000 tonnellate o più di portata lorda o una nave cisterna per prodotti petroliferi avente 30 000 tonnellate o più di portata lorda non conforme ai requisiti richiesti per una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, sono soggetti all'ispezione estesa 20 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP (certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale), o 25 anni dopo tale data, se le cisterne laterali della nave o gli spazi del doppio fondo non utilizzati per il trasporto di petrolio sono conformi ai requisiti richiesti dalla regola 13 G (4) dello stesso allegato, a meno che non sia stata ricostruita per ottemperare alla regola 13 F del medesimo allegato; - una siffatta petroliera che soddisfa i requisiti di una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 è soggetta a ispezione estesa 25 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP, a meno che non sia conforme o non sia stata ricostruita per ottemperare alla regola 13 F del medesimo allegato. 2. Portarinfuse di età superiore a 12 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave. 3. Navi passeggeri. 4. Gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave. B. ORIENTAMENTI NON OBBLIGATORI PER L'ISPEZIONE ESTESA DI ALCUNE CATEGORIE DI NAVI (di cui all', paragrafo 2) Se applicabili, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di ispezione estesa. Gli ispettori sono consapevoli del fatto che l'esecuzione in condizioni di sicurezza di alcune operazioni a bordo - ad esempio le operazioni di carico e scarico - può essere pregiudicata se nel corso di queste vengono effettuate prove aventi conseguenze dirette sulle stesse. 1. NAVI IN GENERALE (tutte le categorie della sezione A) - Black-out e avvio del generatore di emergenza; - Ispezione dell'illuminazione di emergenza; - Funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale; - Funzionamento delle pompe di sentina; - Chiusura delle porte a tenuta stagna; - Calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio; - Prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio, caldaie, pompe di ventilazione e carburante; - Prove dell'apparecchio di governo, compreso quello ausiliario; - Ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti radio; - Ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore nella sala macchine. 2. PETROLIERE Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle petroliere può comprendere anche i seguenti elementi: - Sistemi d'inondazione di schiumogeno; - Attrezzature antincendio in generale; - Ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine, sala pompe e alloggi; - Controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno; - Controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [cfr. Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione. 3. PORTARINFUSE Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle portarinfuse può comprendere anche i seguenti elementi: - Eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte; - Eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti; - Eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali; - Accesso ai vani carico; - Controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [cfr. Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione. 4. GASIERE E CHIMICHIERE Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere può comprendere anche i seguenti elementi: - dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio libero; - dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione dell'esplosività, compresa la loro taratura. Disponibilità di attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per il carico specifico a bordo; - attrezzature di emergenza per le cabine che offrano un'adeguata protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti); - controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti; - dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il prodotto caricato. 5. NAVI PASSEGGERI Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi passeggeri può comprendere anche i seguenti elementi: - Prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme; - Verifica della chiusura delle porte tagliafuoco; - Prove del sistema di diffusione sonora; - Dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione; - Dimostrazione che i membri chiave dell'equipaggio conoscono il piano in caso di pericolo. Se opportuno, l'ispezione può essere continuata con il consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave è in navigazione da o verso il porto dello Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave. ALLEGATO VI CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE (di cui all' , paragrafo 3) Introduzione Per stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore deve conformarsi ai criteri menzionati nei punti 1 e 2 in appresso. Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave in questione (cfr. , paragrafo 3). 1. Criteri principali Nell'esprimere il suo giudizio professionale sull'opportunità o meno di trattenere una nave, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri: Determinazione dei tempi Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto. Criterio: La nave deve essere trattenuta se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi. La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'autorità deve verificare in un modo o nell'altro, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si è posto rimedio alle carenze prima della partenza. 2. Applicazione dei criteri principali Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti quesiti: 1) La nave ha la pertinente e valida documentazione? 2) La nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi? Durante l'ispezione l'ispettore deve verificare se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o l'equipaggio possono: 3) navigare in maniera sicura; 4) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni; 5) far funzionare la sala macchine in maniera sicura; 6) mantenere propulsione e governo adeguati; 7) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario; 8) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario; 9) prevenire l'inquinamento dell'ambiente; 10) mantenere un'adeguata stabilità; 11) mantenere una adeguata tenuta stagna totale; 12) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario; 13) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo. Se la risposta a uno di questi questiti è negativa, tenuto conto di tutte le carenze riscontrate, è assolutamente necessario prendere in considerazione il fermo della nave. Una combinazione di carenze di tipo meno grave può anche dar luogo al fermo della nave. 3. Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate nelle varie convenzioni e/o nei vari codici, che, per la loro gravità, [possono] giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole essere completo. 3.1. Aspetti generali Mancanza dei certificati validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una data convenzione (strumento pertinente) o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta convenzione o tale altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre al fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi. 3.2. Zone comprese nella convenzione SOLAS (i riferimenti sono indicati tra parentesi) 1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici. 2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina. 3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza. 4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario. 5. Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento delle imbarcazioni dei mezzi di salvataggio. 6. Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale - nella misura in cui non è conforme all'uso destinato - del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida. 7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna. 8. Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori. 9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza. 10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12 (o). 11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituire dette carte con carte elettroniche. 12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1). 3.3. Zone comprese nel codice IBC (i riferimenti sono indicati tra parentesi) 1. Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (16.2). 2. Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati (8.2.3). 3. Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.3). 4. Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al punto 10.2 (11.3.15). 5. Infrazione di requisiti specifici (15). 6. Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna (16.1). 7. Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili (16.6). 3.4. Zone comprese nel codice IGC (i riferimenti sono indicati tra parentesi) 1. Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (18.1). 2. Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio (3.2.6). 3. Paratie non stagne al gas (3.3.2). 4. Camere di equilibrio difettose (3.6). 5. Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6). 6. Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2). 7. Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.4). 8. Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1). 9. Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico (13.4.1). 10. Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso (13.6). 11. Trasporto di sostanze da essere inibite mediante l'aggiunta di additivo senza certificato valido (17/19). 3.5. Zone comprese nella convenzione sulle linee di carico 1. Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidano sull'idoneità alla navigazione o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto dove si proceda alle riparazioni definitive. 2. Insufficiente stabilità riconosciuta. 3. Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave. 4. Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna. 5. Sovraccarico. 6. Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio. 3.6. Zone comprese nella convenzione MARPOL, allegato I (i riferimenti sono indicati tra parentesi) 1. Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm. 2. Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto. 3. Mancata disponibilità del registro degli oli minerali [20(5)]. 4. Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata. 3.7. Zone comprese nella convenzione MARPOL, allegato II (i riferimenti sono indicati tra parentesi) 1. Assenza del manuale P& A. 2. Carico non classificato [3(4)]. 3. Mancata disponibilità del registro del carico [9(6)]. 4. Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato (14). 5. Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata. 3.8. Zone comprese nella convenzione STCW Numero, composizione o certificazione dell'equipaggio non corrispondente al documento sulla composizione minima degli equipaggi. 3.9. Zone comprese nelle convenzioni ILO 1. Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo. 2. Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo. 3. Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo. 4. Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone dove le temperature possono essere eccessivamente basse. 5. Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure. 3.10. Zone in cui non si può procedere a un fermo ma in cui debbono essere ad esempio sospese le operazioni di carico. La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico. ALLEGATO VII CRITERI MINIMI PER GLI ISPETTORI (di cui all', paragrafo 1) 1. L'ispettore deve essere autorizzato ad eseguire il controllo di Stato d'approdo dall'autorità competente dello Stato membro in questione. 2. Alternativa A.: - È necessario aver prestato almeno un anno di servizio come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle convenzioni. - Essere in possesso di: a) un certificato di qualifica professionale come comandante, abilitato ad assumere il comando di una nave di 1 600 TST o più, cfr. STCW, Reg. II/2, o b) un certificato di qualifica professionale come direttore di macchina abilitato ad assumere tali funzioni a bordo di una nave il cui gruppo motopropulsore principale ha una potenza pari o superiore a 3 000 Kw, cfr. STCW, Reg. III/2, o c) aver superato l'esame per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in campo marittimo e aver prestato servizio in tale funzione per almeno 5 anni. - Gli ispettori di cui alle lettere a) e b) devono aver prestato servizio in mare per almeno 5 anni, rispettivamente, come ufficiale di coperta o ufficiale di sala macchine. Alternativa B.: - Essere in possesso di un diploma universitario pertinente o di formazione equivalente, e - aver seguito una formazione e aver ottenuto la qualifica di ispettore della sicurezza delle navi, e - aver prestato servizio per almeno 2 anni come ispettore di uno Stato di bandiera incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle convenzioni. 3. Essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto nella lingua più comunemente usata in navigazione. 4. Avere una conoscenza adeguata delle disposizioni delle convenzioni internazionali e delle pertinenti procedure relative al controllo di Stato d'approdo. 5. Sono altresì accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri sopra elencati se, alla data di adozione della presente direttiva, sono stati incaricati dall'autorità competente di uno Stato membro di eseguire i controlli di Stato d'approdo.
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