Art. 19
Procedura di modifica
In vigore dal 19 giu 1995
Secondo la procedura di cui all', la presente direttiva può essere modificata per:
a) adeguare l'obbligo di ispezione e di pubblicazione degli Stati membri fissato all', ad eccezione della proporzione del 25 % di cui al paragrafo 1, e agli , sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e tenendo conto dell'evoluzione del MOU;
b) adeguare gli allegati per tener conto degli emendamenti apportati alle convenzioni, ai protocolli, ai codici, alle risoluzioni dei relativi organismi internazionali e al MOU e già entrati in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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