Art. 19 · Procedura di modifica

Art. 19

Procedura di modifica

In vigore dal 19 giu 1995
Secondo la procedura di cui all', la presente direttiva può essere modificata per: a) adeguare l'obbligo di ispezione e di pubblicazione degli Stati membri fissato all', ad eccezione della proporzione del 25 % di cui al paragrafo 1, e agli , sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e tenendo conto dell'evoluzione del MOU; b) adeguare gli allegati per tener conto degli emendamenti apportati alle convenzioni, ai protocolli, ai codici, alle risoluzioni dei relativi organismi internazionali e al MOU e già entrati in vigore.
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