Art. 16

Rimborso delle spese

In vigore dal 19 giu 1995
1. Qualora le ispezioni di cui agli confermino o accertino carenze, rispetto ai requisiti previsti da una convenzione, che giustificano il fermo di una nave, le spese complessive in un normale periodo contabile connesse all'ispezione sono a carico del proprietario, o dell'armatore, o di un suo rappresentante nello Stato di approdo. 2. Tutte le spese connesse con le ispezioni eseguite dall'autorità competente di uno Stato membro secondo quanto disposto dall', paragrafo 4 sono sostenute dal proprietario o dall'armatore della nave. 3. Il fermo non può essere revocato finché non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data una garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.
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Rimborso delle spese (Art. 16 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo