Art. 15
Pubblicazione di notizie sui fermi
In vigore dal 19 giu 1995
Almeno a scadenze trimestrali ogni autorità competente pubblica notizie delle navi che sono state sottoposte a fermo nei tre mesi precedenti e sono state fermate più di una volta nei 24 mesi precedenti. Nella pubblicazione figurano gli elementi seguenti:
- nome della nave,
- nome dell'armatore o dell'operatore della nave,
- numero IMO,
- Stato di bandiera,
- la società di classificazione, se necessario e, se del caso, altre parti che abbiano eventualmente rilasciato certificati alla nave in questione per conto dello Stato di bandiera, secondo quanto stabilito dalle convenzioni,
- motivo del fermo,
- porto e data in cui è avvenuto il fermo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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