Art. 13
Rapporti dei piloti e delle autorità portuali
In vigore dal 19 giu 1995
1. I piloti degli Stati membri che operano su navi che attraccano o salpano oppure su navi in rotta verso un porto comunitario, informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, secondo il caso, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. Se, nell'esercizio delle loro normali funzioni, le autorità portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta carenze che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino, esse ne informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo interessato.
Storico versioni
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