Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 giu 1995
1. La presente direttiva si applica alle navi e relativi equipaggi: - che approdano in un porto o in un impianto off-shore di uno Stato membro, o - che sono ancorate al largo di tale porto o impianto. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti Convenzioni internazionali. 2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, gli Stati membri applicano i requisiti della pertinente Convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, adottano le misure necessarie per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza, la salute o l'ambiente. L'allegato I del MOU costituisce la guida per gli Stati membri nell'applicazione del presente paragrafo. 3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una Convenzione, gli Stati membri si accertano che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale Convenzione. 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i pescherecci, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi di Stato usate per scopi non commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.
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Ambito di applicazione (Art. 3 Direttiva (UE) 1995/21) — Testo vigente | Portale Normativo