Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 giu 1995
Ai sensi della presente direttiva, ivi compresi gli allegati, s'intende per: 1) «Convenzioni»: - la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL 66), - la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974, (SOLAS 74), - la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973 e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73-78), - la convenzione internazionale sugli standards per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78), - la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 72), - la convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (Tonnage), e - la convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 1976 (ILO n. 147) unitamente ai protocolli e ai successivi emendamenti delle convenzioni in questione e relativi codici obbligatori in vigore alla data di adozione della presente direttiva. 2) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione modificata alla data di adozione della presente direttiva. 3) «Nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo, cui si applicano una o più convenzioni. 4) «Impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale di uno Stato membro. 5) «Ispettore»: un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzato/a dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere le ispezioni di controllo nello Stato di approdo e che risponde a tale autorità competente. 6) «Ispezione»: la visita a bordo di una nave volta ad accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti nonché le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio. 7) «Ispezione più dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all', paragrafo 3, atto a verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo. 8) «Ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati all'. 9) «Fermo»: il divieto ufficiale per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura. 10) «Sospensione di un'operazione»: il divieto ufficiale per una nave di continuare un'operazione a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento dell'operazione pericoloso.
Storico versioni

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