Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 giu 1995
Ai sensi della presente direttiva, ivi compresi gli allegati, s'intende per:
1) «Convenzioni»:
- la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL 66),
- la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974, (SOLAS 74),
- la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973 e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73-78),
- la convenzione internazionale sugli standards per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78),
- la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 72),
- la convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (Tonnage), e
- la convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 1976 (ILO n. 147)
unitamente ai protocolli e ai successivi emendamenti delle convenzioni in questione e relativi codici obbligatori in vigore alla data di adozione della presente direttiva.
2) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione modificata alla data di adozione della presente direttiva.
3) «Nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo, cui si applicano una o più convenzioni.
4) «Impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale di uno Stato membro.
5) «Ispettore»: un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzato/a dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere le ispezioni di controllo nello Stato di approdo e che risponde a tale autorità competente.
6) «Ispezione»: la visita a bordo di una nave volta ad accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti nonché le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio.
7) «Ispezione più dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all', paragrafo 3, atto a verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo.
8) «Ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati all'.
9) «Fermo»: il divieto ufficiale per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura.
10) «Sospensione di un'operazione»: il divieto ufficiale per una nave di continuare un'operazione a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento dell'operazione pericoloso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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