Art. 44
Costi operativi
In vigore dal 10 apr 2025
Costi operativi
1. I costi operativi di cui all’, paragrafi 2, 4 ter e 4 quater, della decisione n. 1313/2013/UE comprendono tutti i costi di esercizio di una risorsa durante un’operazione. Tali costi possono comprendere costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l’uso efficace di tali risorse.
2. I costi di cui al paragrafo 1 non sono ammissibili al sostegno dell’Unione se sono coperti ai sensi dell’ della presente decisione o dell’, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (9), o se sono finanziati attraverso altri strumenti finanziari dell’Unione.
3. Le procedure di richiesta di assistenza dell’Unione previste dall’ si applicano anche alle richieste di assistenza finanziaria per i costi operativi.
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