Art. 44

Costi operativi

In vigore dal 10 apr 2025
Costi operativi 1.   I costi operativi di cui all’, paragrafi 2, 4 ter e 4 quater, della decisione n. 1313/2013/UE comprendono tutti i costi di esercizio di una risorsa durante un’operazione. Tali costi possono comprendere costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l’uso efficace di tali risorse. 2.   I costi di cui al paragrafo 1 non sono ammissibili al sostegno dell’Unione se sono coperti ai sensi dell’ della presente decisione o dell’, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (9), o se sono finanziati attraverso altri strumenti finanziari dell’Unione. 3.   Le procedure di richiesta di assistenza dell’Unione previste dall’ si applicano anche alle richieste di assistenza finanziaria per i costi operativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:704:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo