Art. 3

Interazione tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri

In vigore dal 10 apr 2025
Interazione tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l’ERCC, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello paese» di cui all’allegato I. 2.   L’ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.
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Interazione tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri (Art. 3 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo