Art. 3
Interazione tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri
In vigore dal 10 apr 2025
Interazione tra l’ERCC e i punti di contatto degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale per l’ERCC, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La designazione viene trasmessa utilizzando il «modello paese» di cui all’allegato I.
2. L’ERCC opera in stretto collegamento con i punti di contatto degli Stati membri per svolgere i propri compiti ordinari e le operazioni di risposta di cui alla presente decisione e alla decisione n. 1313/2013/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:704:oj#art-3