Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 apr 2025
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«richiedente assistenza»: uno Stato membro o un paese terzo colpito da una catastrofe, minacciato da una catastrofe imminente o che si prevede sarà colpito da una catastrofe imminente, le Nazioni Unite e relative agenzie e altre rilevanti organizzazioni internazionali, di cui all’allegato VI;
(2)
«assistenza di protezione civile»: esperti, moduli, altri mezzi di risposta o squadre di supporto e assistenza tecnica destinati alla protezione civile, con le relative apparecchiature e l’assistenza in natura, compresi i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe;
(3)
«squadra di supporto e assistenza tecnica («TAST»)»: le risorse umane e materiali assegnate da uno o più Stati membri per svolgere compiti logistici e di supporto;
(4)
«squadra di protezione civile dell’Unione europea» («squadra EUCP»): una squadra composta da esperti e, laddove necessario, da una TAST, che viene selezionata e inviata dall’ERCC in base a un mandato relativo a una richiesta di competenze in materia di prevenzione o preparazione o di risposta alle emergenze nel contesto di una richiesta di assistenza in corso;
(5)
«altro mezzo di risposta»: un accordo autosufficiente, autonomo, impiegabile e predefinito in base ai compiti e alle esigenze dei mezzi degli Stati membri o una squadra operativa mobile degli Stati membri. Rappresenta una combinazione di mezzi umani e materiali che può essere caratterizzata in termini della sua capacità di intervento o del o dei compiti che è in grado di svolgere, per i quali non sono definiti requisiti tecnici minimi. «Altri mezzi di risposta» comprende anche le forniture di soccorso;
(6)
«ciclo di vita operativo»: il periodo totale di tempo durante il quale un mezzo è tecnicamente in grado di svolgere la propria funzione conformemente ai relativi requisiti di qualità, tenendo conto delle rispettive componenti;
(7)
«mezzo di risposta preimpegnato nell’ECPP»: un mezzo di risposta offerto da uno Stato membro per la registrazione nel pool europeo di protezione civile per il quale la Commissione ha formalmente notificato allo Stato membro offerente il completamento della certificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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