Art. 45
Supporto della nazione ospitante
In vigore dal 10 apr 2025
Supporto della nazione ospitante
1. Salvo diversamente concordato, il richiedente assistenza, per tutta la durata dell’intervento nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, facilita il vitto, l’alloggio e il trasporto locale per le squadre di assistenza e provvede a rifornire le scorte, il carburante e le vettovaglie a titolo gratuito.
2. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale di collegamento incaricato di facilitare il supporto della nazione ospitante e notificano la designazione alla Commissione. Se viene designato un punto di contatto di collegamento nazionale per una singola emergenza, tale informazione deve essere trasmessa con la richiesta di assistenza.
3. Nei casi di cui all’, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione può cofinanziare i costi di cui al paragrafo 1.
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