Art. 46
Risarcimento dei danni
In vigore dal 10 apr 2025
Risarcimento dei danni
1. Gli Stati membri che richiedono assistenza o ricevono una donazione ai sensi dell’ si astengono dal presentare qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di altri Stati membri per i danni causati in conseguenza dell’intervento di assistenza fornito nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile o in conseguenza di una donazione ai sensi dell’, a meno che non si dimostri che sono il risultato di un dolo o di una negligenza grave.
2. Gli Stati membri si astengono dall’avanzare qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti della Commissione per i danni derivanti dagli interventi di assistenza forniti nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile o per le conseguenze della mancata mobilitazione, della smobilitazione, del disimpegno o della donazione, ai sensi dell’, delle risorse di rescEU fornite nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile e della presente decisione, a meno che non si dimostri che siano il risultato di un dolo o di una negligenza grave.
3. In caso di danni subiti da terzi a seguito di interventi di assistenza, gli Stati membri che richiedono assistenza o che ricevono una donazione ai sensi dell’ e lo Stato membro che fornisce l’assistenza o la donazione ai sensi dell’ cooperano per facilitare il risarcimento di tali danni conformemente alle leggi applicabili e ai quadri normativi pertinenti.
Storico versioni
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