Art. 36
Donazioni di rescEU
In vigore dal 10 apr 2025
Donazioni di rescEU
Gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU di natura consumabile possono donare tali risorse in accordo con la Commissione e dopo avere ottenuto il relativo consenso.
Il consenso della Commissione alla donazione di risorse di rescEU di natura consumabile tiene conto, nello specifico, dei criteri seguenti:
a)
le necessità operative delle attivazioni in corso nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile;
b)
il ciclo di vita operativo e la data di scadenza della risorsa;
c)
l’ammissibilità del destinatario della donazione a ricevere la stessa;
d)
le necessità del destinatario della donazione;
e)
la capacità del destinatario della donazione di ricevere e gestire la risorsa in questione.
Storico versioni
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