Art. 37

Rifiuto di mobilitare personale al di fuori dell’Unione

In vigore dal 10 apr 2025
Rifiuto di mobilitare personale al di fuori dell’Unione 1.   Qualora sia stata adottata una decisione di mobilitazione delle risorse di rescEU al di fuori dell’Unione conformemente all’, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, gli Stati membri possono rifiutare di mobilitare il proprio personale nei casi seguenti: a) quando le relazioni diplomatiche tra lo Stato membro e il paese terzo richiedente sono state interrotte; b) quando un conflitto armato, il rischio di un conflitto armato, o altri motivi altrettanto gravi metterebbero a repentaglio la sicurezza del personale e impedirebbero allo Stato membro interessato di adempiere il proprio obbligo di diligenza. 2.   Uno Stato membro che rifiuta la mobilitazione del proprio personale ne informa immediatamente l’ERCC fornendo una giustificazione motivata.
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