Art. 39
Missioni di esperti
In vigore dal 10 apr 2025
Missioni di esperti
1. Gli esperti di cui all’ si rendono disponibili per le missioni, prima della loro nomina ai sensi dell’.
2. Gli esperti inviati assolvono ai compiti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Essi riferiscono regolarmente al richiedente assistenza e all’ERCC.
3. L’ERCC tiene informati gli Stati membri su come evolve la missione di esperti.
4. Il richiedente assistenza informa regolarmente l’ERCC su come evolvono le attività in corso sul posto.
5. L’ERCC raccoglie tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:704:oj#art-39