Art. 40

Disimpegno operativo dei mezzi

In vigore dal 10 apr 2025
Disimpegno operativo dei mezzi 1.   Lo Stato membro richiedente o uno qualsiasi degli Stati membri che forniscono assistenza informano l’ERCC, gli esperti e i mezzi di risposta inviati il prima possibile qualora ritengano che la loro assistenza non sia più necessaria o non possa più essere fornita. Il richiedente assistenza e gli Stati membri organizzano in modo adeguato lo smantellamento effettivo. L’ERCC ne viene informato. 2.   Nei paesi terzi, il caposquadra della squadra EUCP informa l’ERCC il prima possibile qualora ritenga, a seguito di opportune consultazioni con il richiedente assistenza, che quest’ultima non sia più necessaria o non possa più essere fornita. L’ERCC trasmette tali informazioni alla delegazione dell’Unione nel paese terzo interessato e ai servizi competenti della Commissione, al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e agli Stati membri. L’ERCC, coordinandosi con il richiedente assistenza, garantisce l’effettivo disimpegno degli esperti e dei mezzi di risposta inviati.
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Disimpegno operativo dei mezzi (Art. 40 Decisione (UE) 2025/704) — Testo vigente | Portale Normativo