Art. 41
Criteri per le decisioni sul disimpegno delle risorse di rescEU
In vigore dal 10 apr 2025
Criteri per le decisioni sul disimpegno delle risorse di rescEU
1. Le risorse di rescEU sono disimpegnate nei casi seguenti:
a)
dopo aver ricevuto una notifica di pre-chiusura nel CECIS;
b)
in caso di maggiore necessità operativa di risorse altrove o quando le necessità sul campo non ne giustificano più l’utilizzo;
c)
nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui ai punti a) e b) mentre è in corso un’operazione.
2. La decisione di disimpegnare una risorsa di rescEU è adottata dalla Commissione attraverso l’ERCC. La decisione è adottata in stretto coordinamento con lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e il richiedente assistenza nonché con eventuali paesi terzi o organizzazioni internazionali.
3. Ai fini dell’adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione, tra l’altro, i criteri elencati all’, paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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